Anche qualora si volesse fare applicazione di tale principio, nel caso di specie tale verifica non poteva essere compiuta poiché nel ricorso e negli atti portati all’esame della Corte barese si fa riferimento alla esistenza di un procedimento penale a carico dei soli correi e non a carico dell’estradando. https://sfruttamento-della-prosti45297.isblog.net/this-article-is-under-review-45943645